Subìta una lesione, a seguito di infortunio si tratta di operare con prudenza in merito alla valutazione del danno in polizza infortuni.
Dopo aver dimostrato che si trattava realmente di “infortunio”, bisogna sapere che l’indennizzo è legato alla menomazione permanente; altro elemento da non trascurare il periodo di inabilità temporanea.
Su quest’ultimo abbiamo già parlato.
Il tempo è in funzione anche della gravità delle lesioni: una frattura deve essere ben consolidata – una ferita o una distorsione esauriscono il loro ciclo evolutivo in un tempo generalmente più breve.
Per la dimostrazione dei postumi non conta nulla (o quasi) la sintomatologia dolorosa, quanto rileva la menomazione funzionale che residua.
Questa è oggetto di valutazione da parte di medici legali, anche se le compagnie non di rado le affidano a medici che non hanno la specializzazione ma si dimostrano “volenterosi” (generalmente a fare gli interessi della compagnia).
Durante il periodo di inabilità accade spesso che la Compagnia richieda certificazioni su certificazioni: prolungamenti (e quindi chiusura) dell’infortunio – copie di esami eseguiti ecc.
Deve essere chiaro che l’unico atto indispensabile è la comunicazione alla Compagnia di avvenuto infortunio, redatto in modo che sia evidente che si tratti di infortunio, e non magari di “atto di forza” oppure di malattia. I certificati successivi possono essere trasmessi con comodo, anche al termine del periodo di infortunio.
Infine avviene spesso che la Compagnia si mostri particolarmente sollecita nell’invitare a visita presso il proprio fiduciario: la scelta dei tempi spetta solo all’infortunato che affronterà tale visita al momento più opportuno.
In questa fase è indispensabile ottenere una valutazione personale di danno (di menomazione) ricorrendo a un serio professionista, ed evitando di cadere nella suggestione dell’assicurazione: “vieni subito, così l’indennizzo arriva prima” – “fidati dei nostri professionisti: sono persone serie”!
Sulla loro serietà non discuto: è generalmente così, ma si tratta di medici che hanno stipulato dei precisi contratti con la Compagnia assicurativa che devono primariamente tutelare. È anche capitato di sentire colleghi (particolarmente ristretti nelle loro valutazioni) che abbiano confessato candidamente: “il liquidatore esige che io dia questi punteggi”.
Per ottenere il punteggio di menomazione si fa riferimento a due tabelle: la tabella cosiddetta INPS (che si fonda sul TU del 1965 per gli infortuni sul lavoro) e la tabella ANIA (creata dalle Compagnie di Assicurazione) che è sempre inferiore alla tabella INAIL in misura variabile fra il 10% e il 30%.
Qui si ripete che, alla stipula, conviene sempre avere un contratto che preveda la valutazione INAIL!
I criteri di valutazione sono alquanto complessi quando esistono lesioni multiple (le menomazioni non vanno sommate), ma è necessario utilizzare un consulente personale di fiducia in grado di esprimere la realtà del punteggio.
Bisogna anche sapere che le assicurazioni (e quindi anche i loro consulenti) operano sempre a proprio vantaggio, forti anche della loro potenza economica.
Ogni proposta di indennizzo è quindi sempre da considerare a vantaggio dell’assicurazione: di fronte a una proposta non accettabile (talora c’è chi, magari per bisogno economico, accetta la prima proposta) è possibile svolgere alcune attività: chiedere una collegiale tra il proprio medico legale e quello della Compagnia; se la collegiale non ha esito soddisfacente si può adire un arbitrato. In alcuni casi appare possibile anche aprire un contenzioso (= causa) contro la Compagnia.
Dott. Maurizio Bruni – medicolegale
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